Home > Modulistica
Ufficio clienti
Le richieste di volturazione, le cessazioni, le variazioni di indirizzo, la segnalazione di guasti e disservizi e i reclami possono essere inoltrati via fax al numero 0171.326710.
Si consiglia di leggere sempre le istruzioni contenute nei singoli modelli
- Modulo richiesta preventivo per nuovo allacciamento o modifica impianto esistente
- Modulo richiesta attivazione fornitura (da trasmettere compilato in seguito al rilascio del preventivo)
- Modifica contratto
- Voltura contratto per cambio di titolarità
- Voltura per eredi
- Notifica allacciamento alla fognatura
- Delega
- Richiesta rateizzazione o dilazione fatture (documento disponibile sul sito COGESI a cui sarete reindirizzati)
- Richiesta Disdetta fornitura
- Richiesta rettifica fattura
- Richiesta conguaglio consumo stimato(da compilare se è stato attribuito con consumo presunto troppo alto)
- Variazione recapito della corrispondenza
- Autorizzazione della proprietà
- Richiesta rimborso
- Richiesta rimborso bonus sociale non riscosso
- Voltura assegno da precedente titolare
- Voltura assegno intestato a deceduto
- Richiesta/revoca invio bollette con e-mail
- Sostituzione del misuratore
- Denuncia perdita
- Richiesta o revoca mandato per addebito diretto SEPA CORE
- Richiesta o revoca mandato per addebito diretto SEPA B2B
Bonus sociale idrico
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con Delibera 897/2017 e s.m.i. ha istituito il Bonus Sociale Idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico e sociale.
La medesima Autorità nazionale, con delibera 63/2021/R/com, ha inoltre stabilito che (ai sensi del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dal 1° gennaio 2021) il riconoscimento del Bonus Sociale Idrico per disagio economico è automatico per gli aventi diritto e non più, come in precedenza, su richiesta dell’utente finale.
Le condizioni necessarie per avere diritto al bonus per disagio economico rimangono le stesse di prima, cioè appartenere ad un nucleo familiare che abbia almeno uno dei seguenti criteri:
– con indicatore ISEE non superiore a 9.796 euro;
– con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
– titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.
Inoltre è necessario che uno dei componenti del nucleo familiare ISEE risulti titolare di una fornitura idrica per usi domestici attiva (o sospesa per morosità) o usufruisca di una fornitura centralizzata idrica attiva e per usi domestici.
Si fa presente che, a seguito di chiarimenti dell’Autorità nazionale, inoltre, il flusso informativo tra INPS, Acquirente Unico (AU), quale delegato dell’Autorità allo svolgimento di tale attività e in qualità di titolare del trattamento dei dati, ed i gestori idrici.
Il processo per il riconoscimento del bonus sociale idrico ha richiesto maggiori approfondimenti e adempimenti, in particolare correlati al rispetto della normativa in materia di privacy. Di conseguenza, il bonus sociale idrico 2021 verrà riconosciuto agli aventi diritto nel corso dell’anno 2022, con modalità di cui all’allegato A della delibera 106/2022/R/com.
Link utile: https://www.arera.it/it/bonus_sociale.htm
Prescrizione biennale
Dal 1° gennaio 2020 in applicazione delle misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/17), come modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) la prescrizione dei consumi idrici è passata da 5 a 2 anni.
L’utente finale, appartenente ad una delle categorie individuate dalla legge e dalle delibere ARERA n. 547/19 e n. 610/21 (utenti domestici, microimprese e professionisti), può eccepire la prescrizione relativamente a tali importi per le fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2020.
Nella bolletta, che contiene importi relativi a consumi risalenti a più di due anni, sarà presente, in prima pagina, il modulo per richiedere la prescrizione, che indica l’importo prescrivibile ed uno dei canali alternativi, a cui inoltrare la richiesta debitamente firmata:
- via mail a acda@acda.it
- via pec a acda@legalmail.it
- per posta all’indirizzo corso Nizza 88 – 12100 CUNEO
Il modulo è allegato alla bolletta, è possibile richiederne copia ad acda@acda.it o inviare una email indicando la propria volontà di avvalersi della prescrizione indicando il numero della bolletta a cui si fa riferimento
Perdite occulte
La definizione presente nel Testo Integrato della regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII – introdotto dall’Allegato A alla deliberazione ARERA 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR e s.m.i.) è la seguente:
sono occulte le perdite idriche occorse a valle del misuratore, sugli impianti di responsabilità dell’utente.
Si tratta di perdite non affioranti e non rintracciabili con le operazioni di normale diligenza richiesta all’utente per il controllo dei beni di proprietà.
CO.GE.S.I., il Consorzio Gestori Servizi Idrici s.c.r.l., in ottemperanza al dettato ARERA, prevede l’accesso alla tutela in caso di consumo almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento, che rappresenta il consumo medio giornaliero degli ultimi due anni antecedenti la perdita e relativo al medesimo periodo indicato nella bolletta in cui è stato rilevato il consumo anomalo, al fine di tener conto di eventuali discontinuità nei consumi (ad es. utenze stagionali).
Per le nuove attivazioni il consumo medio giornaliero è determinato sulla base della media della tipologia d’utenza.
La richiesta deve essere corredata da documentazione che attesti la riparazione della perdita:
- fattura/dichiarazione dettagliata del professionista che ha eseguito la riparazione
- fotografie relative alla riparazione
- modulistica di denuncia della perdita occulta
CO.GE.S.I. non dispone di forme assicurative o fondi appositi per il ristoro per le perdite occulte, tuttavia, come deliberato dall’Assemblea dei Soci de 01/04/2025, si applicano alcune tutele aggiuntive per le utenze con perdite occulte:
- tempistica per accedere nuovamente alla tutela: pari a 2 anni dalla data di emissione della bolletta in cui è stato rilevato il consumo anomalo, con possibilità di ridurre ad 1 anno l’intervallo in seguito a rilevazione di perdita su tratto di tubazione diverso – con valutazione di integrale sostituzione della stessa
- applicazione della tutela anche sulle bollette successive a quella in cui è stato rilevato il consumo anomalo per un periodo di 3 mesi, al fine di consentire la riparazione del guasto
- tutele di prezzo, da applicare alla bolletta in cui è stato rilevato il consumo anomalo e quelle successive:
- previa dimostrazione della perdita nell’ambiente, esonero delle tariffe di fognatura e depurazione per il volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento
- in merito al servizio di acquedotto, applicazione di una tariffa pari ad un decimo della tariffa base al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento, con azzeramento totale della franchigia sui volumi fatturabili.
È possibile, inoltre, rateizzare il pagamento dell’importo eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento.