Disposizioni dell’autorità dell’ambito

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Disposizioni dell’autorità dell’ambito

L’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 4 “Cuneese” (A.ATO/4) o, secondo l’accezione consolidata, l’Autorità d’Ambito, è il soggetto istituzionale al quale la Legge Nazionale. 36/94 (detta anche “Legge Galli”) e la L.R. n. 13/97 conferiscono le funzioni di governo, organizzazione e regolazione del Servizio Idrico Integrato, ovvero l’insieme dei servizi facenti capo al ciclo idrico integrato che in sintesi si possono identificare come segue:

  • acquedotto (captazione, potabilizzazione, adduzione e distribuzione dell’acqua per usi civili, civici, industriali alimentari ecc.); drenaggio e collettamento dei reflui (reflui urbani nell’accezione della Dir. 91/271/CE: reflui civili, drenaggio acque meteoriche dilavanti le superfici urbane, reflui conferiti da attività produttive ecc.);
  • depurazione dei reflui stessi e loro restituzione ai corpi idrici superficiali in qualità conforme alle norme vale a dire conformemente agli obiettivi di qualità ambientale (artt. 42-43-44 del D.Lgs. 152/99 e Piano di Tutela delle Acque) e affinchè se ne renda nuovamente possibile l’uso;
  • trattamento e corretto smaltimento dei fanghi della depurazione.

L’Autorità d’Ambito è formalmente operativa dall’11 Settembre 2002, giorno in cui s’è insediata la Conferenza, organo politico deliberante.

Compongono la Conferenza, il Presidente della Provincia, i Presidenti delle 12 Comunità Montane e i Sindaci dei Comuni capi-fila delle 8 Aree Omogenee della pianura Cuneese a ciò delegati dalle Assemblee dei Sindaci dei Comuni facenti parte delle Aree Omogenee stesse così come perimetrate dalla Convenzione istitutiva dell’A.ATO/4 (Delibera del Consiglio Provinciale n. 5 del 29/01/01), sottoscritta dai 250 Comuni dell’ATO/4, dai Presidenti delle 12 CM e dal Presidente della Provincia.

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